Interventi dello stato italiano a tutela dell’occupazione e del reddito.
Ai sensi dell’art. 38 Della costituzione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione anche in caso di impossibilità di parte datoriale di ricevere la prestazione lavorativa.
Al fine di dare attuazione al principio di continuità della retribuzione, lo stato italiano ha predisposto un sistema di interventi a tutela dell’occupazione e del reddito.
Il sistema di ammortizzatori sociali passivi si compone di:
• Cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga:
• Fondi bilaterali di solidarietà;
• Fondo di integrazione salariale.
Parallelamente, per il lavoratore disoccupato, è stata predisposta l’indennità di disoccupazione (naspi).
La cassa integrazione
La differenza fra cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, è solamente in base al settore produttivo ed al criterio dimensionale applicato.
• La cassa integrazione ordinaria (cigo) si applica a tutto il settore primario (individuato all’art. 10 D.Lgs. 148/2015 Di qualsiasi dimensione, qualora l’impresa si trovi in una situazione temporanea non imputabile all’impresa che comporti la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro.
• La cassa integrazione straordinaria (cigs) estende la disciplina alle imprese di edilizia, consorzi agricoli (con più di 15 dipendenti), attività commerciali, trasporto aereo, partiti e movimenti politici (con più di 50 dipendenti) nei casi di riorganizzazione, crisi aziendale o contratti di solidarietà.
• La cassa integrazione in deroga (gigd) è lo strumento che permette ai diversi governi di estendere la cassa integrazione ad alcune categorie ovvero derogare parzialmente alla disciplina, in particolari momenti storici (come ad esempio con l’emergenza covid-19)
I fondi di solidarietà
Qualora l’impresa non rientri nell’ambito applicativo della cassa integrazione, potrà, nei casi di dissesto temporaneo, ricorrere ai fondi di solidarietà.
I fondi bilaterali di solidarietà sono di natura contrattuale e sono stati istituiti nell’ambito della contrattazione collettiva per tutte le tipologie di imprese che non possono ricorrere alla cassa integrazione ed occupano più di 15 lavoratori.
Qualora per un determinato settore commerciale non sia stato approntato una fondo bilaterale di solidarietà, sarà possibile fare richiesta all’inps per accedere al fondo di solidarietà residuale. Il criterio dimensionale (15 dipendenti) si applica anche a tale ammortizzatore sociale.
Fondo di integrazione salariale
Infine, qualora l’imprenditore non rientri nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ed occupi fra i 5 ed i 15 dipendenti, potrà accedere al fondo di integrazione salariale – sempre in gestione all’inps – nel caso di dissesto aziendale temporaneo.
Conclusioni
Il diritto del lavoro è una particolare disciplina volta all’incontro degli interessi datoriali e del lavoratore. La libertà di impresa deve trovare un limite nel diritto al lavoro ma non può esserne ostacolata. Sintesi di quanto sopra è la disciplina degli ammortizzatori sociali con i quali si permette al datore di lavoro di continuare la produzione, mantenendo i livelli occupazionali, nonostante una momentanea crisi aziendale.