Pignoramenti mobiliari e immobiliari
Avvocato per Pignoramenti mobiliari e immobiliari – Roma
Il pignoramento consiste nell’atto esecutivo con cui un creditore procede a recuperare un credito non soddisfatto attraverso una espropriazione forzata di beni appartenenti al debitore.
Nello specifico, per l’articolo 492 del Codice di procedura civile esso consiste in una “ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
Prima di procedere al pignoramento, al debitore viene notificato un atto di precetto con il quale viene avvertito che, se non effettuerà il pagamento del dovuto entro dieci giorni, si procederà all’esecuzione forzata tramite pignoramento.
Il pignoramento può riguardare beni mobili o beni immobili del debitore o i crediti che il debitore vanta verso terzi (pignoramento presso terzi).
Per quanto riguarda il pignoramento mobiliare, vengono considerati pignorabili tutti i beni mobili di proprietà del debitore, nello specifico quelli che si trovano nel domicilio o nella sede dell’attività del debitore e i crediti o beni mobili in possesso di terzi (per esempio il denaro depositato su conti correnti bancari o stipendi presso il datore di lavoro). Da considerare che il Codice di procedura civile indica nell’articolo 514 i beni assolutamente non pignorabili e nell’articolo 515 quelli relativamente pignorabili.
I beni pignorati vengono successivamente venduti all’asta e il ricavato destinato a soddisfare il creditore.
Il pignoramento immobiliare riguarda l’espropriazione di beni considerati “immobili” (articolo 812 del Codice civile), compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata (articolo 2912 Codice civile). Vanno considerate anche disposizioni di legge più recenti, come per esempio il Decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale, secondo specifiche condizioni, impone il divieto di pignoramento dell’unico immobile di proprietà del debitore, cioè l’impignorabilità della prima casa. La procedura prevede la notifica al debitore dell’atto di pignoramento, la trascrizione nei registri immobiliari e la vendita all’asta giudiziaria, il cui ricavato viene utilizzato per il pagamento del credito.
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