Cosa si intende per reato di violenza privata, spiegato dagli avvocati Buggea & Melendez di Roma.
Il reato di violenza privata, previsto dall’art. 610 Del codice penale, si configura quando “chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni. La condotta incriminata consiste nell’uso della violenza e della minaccia, finalizzati a coartare la vittima. Il concetto di violenza comprende sia la violenza con forza fisica o armi sia quella realizzata con qualunque mezzo. La minaccia, invece, consiste nel prospettare ad una persona un male ingiusto che può essere realizzato solo dalla condotta e dal volere dell’autore.
Il reato di violenza privata
La Corte di Cassazione sul punto ha stabilito che perché si configuri il delitto di violenza privata, è sufficiente una qualsiasi condotta idonea ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto tale da comprimere l’altrui libertà di azione: non sono quindi necessarie violenza fisica o minaccia esplicita.
Il delitto di violenza privata, infatti, tende a garantire non la libertà o l’integrità fisica o di movimento, bensì la libertà psichica dell’individuo e perciò si reato si realizza quando un soggetto, con il suo comportamento violento o intimidatorio, esercita una coartazione sulla libertà di volere o agire di un latro soggetto, così da costringerlo a una certa azione, o a tollerare qualcosa oppure a non fare qualcosa.
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