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RETRIBUZIONE SOTTO LE SOGLIE DI POVERTA’ – DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Lavoratori sottopagati – CCNL Multiservizi nullo ed integrato di diritto

Con sentenza del 05/11/2024 il Tribunale di Roma si pone nel solco del nuovo orientamento dettato dalla Cassazione con le sentenze n. 27711/2023 e 27769/2023.

Non rileva la libertà scelta del CCNL da parte del datore di lavoro e neanche che il CCNL sia stato sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Se la retribuzione non è proporzionata e sufficiente il Giudice può disporre la nullità della clausola contrattuale e l’integrazione con altri CCNL.

Nel caso di specie due lavoratori, supportati dallo Studio Legale Buggea & Melendez, ricorrevano al Giudice del Lavoro perché il CCNL Multiservizi applicato dall’azienda, anche se firmato dai più grandi sindacati italiani, prevedeva delle retribuzioni troppo basse.

L’art. 36 della Costituzione prevede la retribuzione sia “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Fino a qualche anno fa, se il datore di lavoro applicava un CCNL firmato dai Sindacati maggiormente rappresentativi, la retribuzione ivi prevista era considerata automaticamente proporzionata e sufficiente.

Nel 2023 la Cassazione, con le sentenze n. 27711, 27713 e 27769 del 02/10/2023 e n. 28320, 28321 e 28323 del 10/10/20223, ha fornito una nuova interpretazione.

Per valutare la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione, il CCNL è solo uno dei parametri utilizzabili dal Giudice. Possono essere presi in considerazione anche altri indicatori, come CCNL affini con mansioni analoghe, od anche dati economici e statistici.

Nel 2024 la Corte D’Appello di Milano con le sentenze n. 570 del 14/06/2024; n. 1089 del 21/02/2024 e 2010 del 15/03/2024, ha richiamato questo nuovo orientamento utilizzando ad esempio i valori della NASPI e gli indici di povertà ISTAT .

Anche il Tribunale di Roma accoglie la nuova interpretazione dell’art. 36 Cost.

Con sentenza n. 11058/2024, nel giudizio promosso dagli Avvocati Alberto Buggea e Iacopo Melendez, anche il Tribunale di Roma ha accolto questo nuovo orientamento.

I lavoratori, assunti con CCNL multiservizi svolgevano mansioni per le quali altri contratti collettivi prevedevano una retribuzione superiore di quasi il 50%.

Insieme allo Studio Legale Buggea & Melendez a Roma, via Toscana 10, i lavoratori sono riusciti a dimostrare che la retribuzione prevista dal CCNL applicato dal datore di lavoro era inferiore alle soglie di povertà e così hanno potuto richiedere l’integrazione della retribuzione secondo i minimi contrattuali di altri settori.

Il Tribunale di Roma, richiamando il citato orientamento, con una articolata motivazione ha ricondotto ad equità le previsioni del CCNL applicato, riconoscendo ai lavoratori oltre € 30.000,00 di differenze retributive.

Lo Studio Legale

Lo Studio Buggea & Melendez da oltre un decennio si occupa di relazioni industriali, consulenza di impresa e diritto del lavoro. Materia complessa ed in continua evoluzione.
La disciplina del diritto del lavoro ha subito negli anni numerose modifiche, alcune introdotte con legge, altre mediante nuove interpretazioni giurisprudenziali. Per essere il migliore avvocato giuslavorista a Roma non basta conoscere il codice civile ma è necessario tenersi informati.

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